Logistep-Peppermint: è ora di agire

3.636 utenti di Internet italiani ricevono raccomandate per conto di una casa discografica che li accusa di scambio illecito di brani musicali. Il Garante della Privacy si costituisce parte in giudizio. Una ricostruzione commentata del caso da parte di Fiorello Cortiana.

Fiorello Cortiana

Il fatto. Il Tribunale di Roma, con una ordinanza (procedimento n° 81901/2006) ha ordinato a Telecom Italia di fornire i nominativi di 3.636 utenti di Internet italiani e clienti Telecom alla casa discografica di Hannover Peppermint Jam Records Gmbh, la quale ritiene che abbiano scambiato brani musicali coperti dal diritto d'autore senza averne l'autorizzazione.

La società svizzera Logistep per conto della Peppermint ha individuato il numero di IP di questi utenti italiani. Dai documenti citati da Logistep, che non riguardano solo la Peppermint, emerge che i provvedimenti sono davvero tanti e pare che la schedatura ormai superi e di molto la previsione dei 5000 utenti, si può ipotizzare il coinvolgimento di oltre 20.000, forse 30.000 utenti.

Secondo i legali di Logistep-Peppermint, i provider (ISP) sono obbligati a fornire i dati personali degli utenti non solo alle forze dell'Ordine o alle Pubbliche Autorità ma anche a soggetti privati. Questo a seguito della Direttiva Europea IPRED 2004/48/CE, cosiddetta "IP enforcement" che ha aumentato i poteri di contestazione da parte dei detentori di diritti autoriali danneggiati.

I problemi. Dalla documentazione presente sul sito della Logistep si evince che non si può stabilire la durata della connessione e quindi il tempo durante il quale è stato offerta la condivisione da parte di determinati indirizzi IP rilevati, così come non ci sono certezze sul fatto che il file nominato sia proprio quello, e poi se il file è stato condiviso nella sua interezza o solo in parte in un eventuale processo civile, ciò può costituire una discriminante importante.

Il tecnicismo del procedimento e del programma potrebbe aver impressionato i Giudici, senza competenza specifica e in assenza di contraddittorio e spiegare così l'accoglimento da parte del Tribunale di Roma delle istanze della Peppermint. Nell'ordinanza n° 571/174/2006 il Magistrato rende noto che il Garante della Privacy non si è costituito pur essendo stato oggetto di notifica del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 152 d.lgs. 196/2003. Probabilmente, il fatto è dovuto a disguidi organizzativi, ma la mancanza di espressone del Garante potrebbe aver contribuito a modificare il giudizio del Tribunale di Roma.

Raccomandate agli utenti. Ciò che inizialmente si paventava, a seguito dell'ordinanza, si è concretizzato: molti utenti italiani hanno ricevuto una lettera dallo studio legale Mahlknecht & Rottensteiner per conto dei discografici tedeschi di Peppermint che ha ottenuto da Telecom Italia e altri ISP i nominativi degli utenti corrispondenti agli IP rilevati sulle reti di file sharing dalla società svizzera specializzata Logistep. La raccomandata propone all'utente di collaborare con Peppermint attraverso la rimozione dei file contestati e pagando una somma. In questo modo l'utente potrà evitare una denuncia formale per condivisione senza autorizzazione di musica protetta da diritto d'autore sulle reti di scambio. Un illecito considerato di natura penale dall'attuale legislazione italiana.

I legali di Logistep-Peppermint sostengono che i nominativi collegati ai numeri IP individuati a) riceveranno una diffida e una richiesta di cancellazione dei file; b) dovranno promettere, presumibilmente attraverso una scrittura privata, che non metteranno più a disposizione opere protette da diritto d'autore; c) riceveranno la richiesta di versare una somma, un quantum, nell'ordine delle centinaia di euro a compensazione del lavoro tecnico e legale dell'iniziativa di Peppermint.

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NOTIZIE Venerdì 15 giugno 2007 - 14:48 (1007 giorni fa)

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